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D.M. 02/05/20068. Il Consorzio opera con fini di mutualità tra le imprese consorziate e conforma la propria azione ai principi e metodi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e deve essere operante su tutto il territorio nazionale. 9. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 10. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio a base di .... regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. Art. 4 - Quote di partecipazione al Consorzio 1. Le quote di partecipazione ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea. 2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2, comma 3 in proporzione alle quantità di materiali di imballaggio .... e di imballaggi .... e relativi semilavorati immessi sul mercato. 3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'art. 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi e relativi semilavorati o di materiale riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria. 4. La determinazione della quota di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui all'art. 2, comma 3. 5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 7. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto. Art. 5 - Fondo consortile - Fondo di riserve 1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di partecipazione di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea. 2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. 4. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Art. 6 - Finanziamento delle attività del Consorzio 1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine, i mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio derivano a) dalle somme attribuite al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e versate dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3 b) dai proventi ricavati dalla cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .... secondari e terziari ripresi, raccolti o ritirati c) dai proventi ricavati dalla cessione, concordata nell'ambito della convenzione di cui all'art. 7, comma 2, del presente statuto, dei rifiuti di imballaggi .... e delle frazioni ad essi similari, conferiti al servizio pubblico e ritirati su indicazione del CONAI d) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e) dai proventi della gestione patrimoniale f) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare il contri buto annuo di cui all'art. 9, comma 2, lettera j), del presente statuto g) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'art. 5 h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati i) delle somme, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), riconosciute al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Art. 7 - Diritti e obblighi consortili 1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. 2. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantità e tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale da parte dei consorziati. E' fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui al predetto art. 223 di adottare uno specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata, nonchè per le frazioni similari. 3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti. 4. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle articolazioni di cui al precedente art. 3, comma 4. 5. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio. 6. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 21 vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. 7. I consorziati sono, inoltre, obbligati a a) concorrere alla costituzione del fondo consortile b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera j). Tale contributo è determinato in misura percentuale alle quote di partecipazione come assegnate sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 3 c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività collidente con le finalità dello stesso. 8. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI stesso che il Consorzio è il soggetto associativo, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al quale partecipano. 9. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o di imballaggi pieni e vuoti sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni. Titolo II ORGANI Art. 8 - Organi del Consorzio 1. Sono organi del Consorzio a) l'Assemblea b) il Consiglio di amministrazione c) il Presidente d) il Collegio dei revisori contabili e) eventualmente i Vice Presidenti f) eventualmente il Comitato esecutivo di presidenza g) eventualmente il Collegio dei probiviri. Art. 9 - Composizione e funzioni dell'Assemblea 1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. 2. L'Assemblea a) elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione, comprendente i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggio c) approva i regolamenti consortili d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione g) delibera le proposte di modifica dei regolamenti consortili h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Pre sidente ed ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione, ai revisori contabili ed ai probiviri i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione j) delibera il contributo annuo di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) per il perseguimento delle finalità statutarie k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma speci fico di prevenzione e di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi l) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'art. 6. Art. 10 - Funzionamento e rappresentanza dell'Assemblea ordinaria 1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. 2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. |
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